La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto la possibilità di pagare in misura ridotta i debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La disposizione interessa solamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero che presentano un Isee del nucleo familiare non superiore a euro 20.000.

Il beneficio trova applicazione limitatamente ai carichi derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatica
    previste dall’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972,
    con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni
    previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito
    di accertamento.

L’agevolazione consiste nella totale esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché di una parte, anche consistente, di importi dovuti a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.

Per aderire al nuovo “Saldo e stralcio” è necessario presentare domanda, entro il 30 aprile 2019

Entro il prossimo 31 ottobre sarà quindi trasmessa al contribuente una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con indicazione delle date di scadenza e degli importi delle singole rate di pagamento (si ricorda, a tal proposito, che è concessa al contribuente la possibilità di richiedere il pagamento in 5 rate fino al 31.07.2021).

In caso di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” sarà invece inviata al contribuente un’apposita comunicazione indicante i motivi del diniego, con avviso dell’automatica inclusione nei benefici della c.d. “rottamazione-ter”.