Il Decreto Rilancio 2020 ha introdotto un superbonus del 110% dedicato agli interventi di efficientamento energetico.

È stato varato dal Governo Conte il D.L. n. 34/2020, chiamato Decreto Rilancio, che negli articoli 119 e 121 chiarisce il funzionamento delle nuove detrazioni fiscali e dei superbonus, tra cui l’ecobonus e il sisma bonus.

Con l’ecobonus si potranno ottenere detrazioni fiscali pari al 110% per quanto riguarda le spese dovute a lavori volti a incrementare la qualità della struttura e a riqualificare l’efficienza energetica degli edifici (ma non delle unità immobiliari singole). Le spese si dovranno riferire a lavori svolti tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

All’ecobonus hanno diritto, oltre ai condomini (gli interventi devono coinvolgere un minimo del 25% della loro interezza), anche gli istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.

In particolare, l’ecobonus con detrazione al 110% verrà applicato ai seguenti tipi di lavori: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio e interventi sulle parti comuni degli edifici – oppure sugli edifici unifamiliari – per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con nuovi impianti centralizzati a minor impatto ambientale, come quelli a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione.

Inoltre, l’ecobonus coinvolgerà anche tutti gli altri tipi di interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 nel caso in cui questi vengano svolti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra descritti.

Infine, la detrazione fiscale del 110% è prevista anche per gli interventi volti all’adozione di misure antisismiche (ad esempio la messa in sicurezza statica ma anche la demolizione e la ricostruzione), su edifici in zone a rischio sismico di tipo 1, 2 e 3.

Particolarmente innovativo, infine, è il fatto che la detrazione fiscale può essere convertita in uno sconto in fattura, che viene anticipato direttamente dal fornitore, oppure in un credito d’imposta che può essere ceduto ad altri soggetti.