Pensione anticipata ordinaria, contributiva, precoci, quota 100, professionisti: si può continuare a svolgere un’attività lavorativa?

La pensione anticipata e la pensione di anzianità consentono l’uscita dal lavoro, nella generalità dei casi, prima del compimento dell’età pensionabile, cioè dell’età per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni sino al 31 dicembre 2022 in base a un recente decreto.

In particolare, la pensione anticipata ordinaria si può ottenere, sino al 31 dicembre 2026, con:

> 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
> 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

Per aver diritto al trattamento è necessario attendere una finestra di 3 mesi, e non è necessario il rispetto di un’età minima.
La pensione anticipata contributiva può essere raggiunta, sino al 2022, con i seguenti requisiti:

> almeno 64 annidi età;
> non avere contributi al 31 dicembre 1995 o aver richiesto il computo presso la gestione separata Inps;
> almeno 20 anni di contributi;
> un assegno di pensione pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale.

La pensione anticipata con opzione Quota 100 si raggiunge, invece, con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi, più una finestra di 3 o 6 mesi, a seconda della categoria di appartenenza.

La pensione di anzianità con Opzione donna può essere ottenuta dalle nate sino al 31 dicembre 1961 (1960 se autonome) con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2019 e una finestra di 12 mesi (18 per le autonome).

È bene chiarire che l’Inps non liquida ai lavoratori dipendenti la pensione anticipata, o di anzianità, se prima non cessano l’attività lavorativa: quest’obbligo, non previsto per i lavoratori parasubordinati e autonomi, potrebbe forse essere abolito a breve dalla Corte Costituzionale.

Ad oggi, in assenza di licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la pensione non spetta: questo, a prescindere dal fatto che il lavoratore possa poi rioccuparsi.

Chi ha diritto alla pensione anticipata ordinaria, anche ottenuta in regime di cumulo, può svolgere sia lavoro dipendente, che autonomo o parasubordinato, senza temere decurtazioni o sospensione del trattamento.

Lo stesso vale anche per la pensione anticipata contributiva a 64 anni, per la pensione di anzianità in totalizzazione, per la pensione degli addetti ai lavori usuranti e notturni e per l’Opzione donna.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dall’Avv. Noemi Secci