La Legge di Bilancio per l’anno 2019 è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le novità…

Congedo obbligatorio del padre lavoratore

al fine di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio è relativa alla durata del congedo infatti, se per l’anno 2018, i giorni di congedo erano 4, per l’anno 2019, saranno 5.

Tale congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.

Il padre lavoratore può inoltre, d’accordo con la madre, fruire di un giorno di congedo facoltativo, in sostituzione ad una giornata di astensione obbligatoria di quest’ultima.

Tutela e sostegno alla maternità

L’articolo 1, comma 485 della legge in oggetto, riconosce alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria successivamente al parto e fino al quinto mese dopo lo stesso.

Tale possibilità viene offerta in alternativa al tradizionale congedo di maternità, ovvero due mesi antecedenti alla data del parto e tre mesi successivi allo stesso (o un mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto – flessibilità).

L’esercizio della facoltà concessa dalla Legge di Bilancio 2019 è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Sistema Sanitario Nazionale e del medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Bonus occupazionale per le giovani eccellenze

i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) soggetti in possesso di:

  • laurea magistrale ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode entro la du-rata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età,
  • dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1°gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età,

possono fruire di un esonero sui contributi a carico del datore di lavoro (ad esclusione dei premi inail), per un periodo di 12 mesi decorrenti dall’assunzione e nel limite di € 8000 annui per ogni assunzione effettuata.

Il limite annuo di € 8000 dovrà essere riproporzionato sulla percentuale di part-time nel caso di assunzioni a tempo parziale.

L’esonero contributivo di cui si tratta spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

Qualora un dipendente per il quale sia stato parzialmente fruito l’esonero venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo considerato, a questi ultimi spetterà la fruizione dell’esonero per il periodo residuo.

L’esonero non spetta per:

  • le assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
  • i datori di lavoro privati che nei 12 mesi precedenti all’assunzione abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in cui intendono assumere giovani eccellenze.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore assunto con l’esonero, lo stesso viene revocato e verranno recuperate le somme di cui si è già fruito.

Agevolazioni confermate

  •  Incentivo occupazionale NEET: sgravio del 100% dei contributi previdenziali dovuti all’inps per un periodo di 12 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani.
  • Bonus giovani: sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi, con un tetto massimo annuo pari ad € 3000, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino ai 35 anni di età, a condizione che gli stessi non abbiano mai avuto, neanche con altri datori di lavoro, rapporti a tempo indeterminato.

Percorsi in alternanza scuola lavoro

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono stati denominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati attuati per una durata complessiva di:

  • 210 ore nel triennio finale del percorso di studi degli istituti professionali;
  • 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  • 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Revisione delle tariffe inail

a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, viene disposta una riduzione dei premi e dei contributi inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi. Adempimento  

 

Nuovo termine

Invio delle basi di calcolo 31 marzo 2019
Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte 16 maggio 2019
Calcolo+versamento del premio (unica soluzione/1^rata) 16 maggio 2019
Denuncia delle retribuzioni 16 maggio 2019
Pagamento della 2^ rata 16 maggio 2019