Com’è noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo 50 del Trattato sull’UE.

Alla luce della possibilità, che il Regno Unito esca dall’Unione Europea senza un accordo di recesso (c.d. hard BREXIT), al fine di promuovere un’adeguata informazione e preparazione non soltanto agli operatori economici, ma anche a coloro che, a vario titolo, saranno comunque interessati dall’imminente evento, la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali di Roma con nota prot. 19183/RU del 01/03/2019 ha fornito alcune istruzioni.

Lo scrivente per brevità di esposizione, con la presente riporta solo alcuni interessanti spunti
da tenere già in considerazione fin da ora.

1. Implicazioni relative all’applicazione della fiscalità indiretta (IVA)
Dopo il recesso, notevole sarà la differenza tra il trasferire merci all’interno dell’UE e da/verso il Regno Unito: dal punto di vista giuridico, a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto IVA UK non potranno essere più qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari , bensì come esportazioni o importazioni.

Una particolare attenzione meritano le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che potrebbero iniziare prima ma concludersi dopo il recesso.

E’ il caso, ad esempio, di una cessione di merce effettuata da un soggetto IVA stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti di un operatore economico italiano e che arriva in Italia il 2 aprile 2019: a tale data essa costituirà un’importazione da Paese terzo e l’IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più detta imposta essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari.

In ragione della sua diversa qualificazione giuridica, l’operazione non dovrà essere neanche riepilogata per finalità statistiche – ove ne ricorrano i presupposti – nei Modelli INTRA.

Diversa è l’ipotesi di merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arrivi a destinazione dopo il 29 marzo 2019: in tale caso l’operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in Italia ma l’operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell’UE, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all’importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito).

Bene sarebbe quindi di provvedere sin da ora, evitare operazioni a cavallo delle date citate.

2. Implicazioni relative all’applicazione delle disposizioni doganali
Come detto in premessa, dal 30 marzo 2019 alle merci provenienti dal Regno Unito si applicheranno le vigenti disposizioni unionali in materia doganale.

Si fornisce qui di seguito una sintetica rassegna degli adempimenti e degli istituti di carattere doganale riferibili agli scambi UE/Paesi terzi e, pertanto, anche al Regno Unito dopo la data del recesso.

In base alle disposizioni del CDU, per la presentazione di una dichiarazione doganale o per la richiesta di una decisione l’operatore economico deve chiedere l’attribuzione di un codice di registrazione, il c.d. codice EORI (Economic Operator Registration and Identification).

Tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’UE che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data del recesso dovranno essere in possesso di detto codice identificativo EORI.

Conseguentemente, gli operatori economici che sinora hanno avuto scambi commerciali soltanto nell’ambito di altri Stati UE (o, addirittura, del solo Regno Unito) e che, pertanto, non sono registrati con il codice EORI, sono tenuti a richiederne l’attribuzione al fine di assicurare la continuità della propria operatività.

Altre sono le implicazioni, che nella presente informativa non vengono riportate, tuttavia per un costante aggiornamento in materia può essere consultato il sito web della Commissione dell’Unione europea.

Al riguardo si segnalano alcune pubblicazioni consultabili ai seguenti link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en

per gli aspetti relativi ai provvedimenti che gli operatori devono adottare in vista della Brexit
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it

per gli aspetti relativi alle modalità di preparazione delle imprese alla Brexit

FONTE: STUDIO ASSOCIATO MAULINI SACCHI