Il fenomeno dell’esplorazione urbana è in crescita, ma varcare la soglia di edifici dismessi comporta pericoli fisici e conseguenze giuridiche spesso sottovalutate
Negli ultimi anni, i social network si sono riempiti di immagini suggestive che ritraggono ville decadenti, fabbriche ferme nel tempo e parchi divertimento arrugginiti.
Questo fenomeno prende il nome di Urbex (Urban Exploration). Si tratta dell’attività di esplorare strutture costruite dall’uomo, spesso abbandonate o nascoste, per documentarne l’estetica e la storia.
Sebbene il motto degli esploratori sia “prendi solo foto, lascia solo impronte”, questa pratica si muove spesso in una zona grigia, se non apertamente illegale, dell’ordinamento italiano.
I rischi per la sicurezza fisica
Prima ancora di considerare la legge, bisogna valutare i pericoli concreti. Un edificio abbandonato non è soggetto a manutenzione.
Solai pericolanti, scale marce, buchi nel pavimento coperti da detriti e vetri rotti sono la norma. Inoltre, in molte strutture industriali o civili precedenti agli anni ’90 è frequente la presenza di amianto.
Le fibre di amianto, se inalate, sono cancerogene. Muoversi in questi ambienti solleva polveri che possono contenere sostanze tossiche o muffe nocive per l’apparato respiratorio.
Cosa dice la legge: violazione di domicilio e invasione
In Italia, il concetto di “luogo di nessuno” (res nullius) si applica quasi esclusivamente ai beni mobili. Gli immobili hanno quasi sempre un proprietario: un privato, una società, una banca o lo Stato (Demani).
Entrare in questi luoghi senza autorizzazione può configurare diversi reati. Il più grave è la violazione di domicilio (Art. 614 c.p.).
Questo reato si verifica se si entra in un luogo di privata dimora o nelle sue “appartenenze” (come giardini recintati, cortili, garage), anche se al momento non vi è nessuno. La pena prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’edificio è chiaramente dismesso e non assimilabile a una dimora, si rischia comunque il reato di invasione di terreni o edifici (Art. 633 c.p.).
Questo articolo punisce chiunque entri arbitrariamente in immobili altrui, pubblici o privati. Anche se la giurisprudenza talvolta richiede il “dolo specifico” (l’intenzione di occupare o trarre profitto), le denunce non sono rare.
Danneggiamento e aggravanti
La situazione peggiora drasticamente se, per entrare, si forza una porta, si rompe un lucchetto o si taglia una recinzione.
In questo caso si configura il reato di danneggiamento (Art. 635 c.p.) e l’effrazione può diventare un’aggravante per gli altri reati contestati.
Inoltre, portare con sé strumenti da scasso (piedi di porco, tronchesi) o “armi improprie” (coltelli, cacciaviti) può portare a ulteriori denunce penali per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.
Come praticare l’Urbex in sicurezza e legalità
L’unico modo per essere totalmente al sicuro da sanzioni è chiedere il permesso. Rintracciare il proprietario tramite il catasto e ottenere un’autorizzazione scritta è la via maestra.
Esistono inoltre molte associazioni culturali che organizzano tour autorizzati in luoghi storici chiusi al pubblico.
Partecipare a queste iniziative permette di godere del fascino della decadenza senza rischiare la fedina penale o l’incolumità fisica.
Fonti verificate:
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Brocardi.it – Art. 614 Codice Penale (Violazione di domicilio)
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Gazzetta Ufficiale – Art. 633 Codice Penale (Invasione di terreni o edifici)
