Il Governo sostiene le Startup con 2.000 euro a fondo perduto. E’ quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 , n. 41, il cosiddetto “Decreto Sostegni” Pubblicato ieri sulla G.U.
Il contributo a fondo perduto minimo di 2.000 euro è contenuto nell’art. 1 e riguarda le startup che hanno iniziato l’attività dal 1.1.2019.
A chi spetta il contributo
L’art. 1 prevede che il contributo spetta ai “…soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.”. Quindi alle startup che hanno attivato la partita iva dal 1.1.2019 il contributo spetta sempre.
Importo del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
A questa differenza si applicano percentuali diverse tra il 60% ed il 20% in modo inversamente proporzionale agli scaglioni di volume di affari.
Per esempio, se una startup che ha iniziato prima del 2019 ha un incasso mensile medio di 8.000 euro che si è ridotto a 4.000 euro nel 2020, avrà diritto ad un contributo a fondo perduto di: 8.000 – 4.000 = 4.000 x 60% = 3.200 euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Il contributo minimo è di 2.000 euro.
Come richiedere il contributo
I soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in via di pubblicazione sul sito.